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18 January 2018

ENERGIVORI importanti novità 2018: NUOVI PARAMETRI e riduzione della soglia minima di consumo

Con la Del. 921/2017/R/eel del 28 dicembre 2017, in attuazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21/12/17, sono state rese note le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Queste nuove disposizioni ridefiniscono e danno delle prime indicazioni in merito a:

- gli elenchi delle società che possono aver diritto a tale agevolazione;

- le modalità e le tempistiche di erogazione delle agevolazioni;

- l'importo delle agevolazioni stesse.

Queste novità, inoltre, si sommano ed hanno effetti diretti sulla ridefinizione degli oneri generali di sistema in atto dal 1 gennaio.

Premettendo che per periodo di riferimento si intende il triennio che per ciascun anno di competenza "N", a decorrere dal 2018, va da "N-4" a "N-2" e per VAL (valore aggiunto lordo) si intende la media triennale dello stesso calcolato al netto di eventuali imposte indirette e dei sussidi (in conformità all'Allegato 4 delle Linee Guida), vediamo ora le novità nel dettaglio:

- riduzione della soglia di consumo necessaria per l'ammissibilità al bando. Accederanno al bando le imprese con un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) operano nei settori dell'Allegato 3;

b) operano nei settori dell'Allegato 5 e hanno un indice Ival superiore al 20%: per Ival si intende l'intensità elettrica sul VAL dato dal rapporto del costo medio dell'energia sul VAL;

c) non rientrano nei precedenti elenchi ma sono inclusi negli elenchi redatti dalla CSEA per gli anni 2013 o 2014.

- esclusione delle imprese in difficoltà;

- applicazione del beneficio alle Società aventi Ival>20% riducendo percentualmente la contribuzione dell'onere Asos in base alla classe VAL.x di assegnazione;

- applicazione del beneficio alle Società aventi Ival<20% riducendo percentualmente la contribuzione dell'onere Asos in base alla classe FAT.x di assegnazione.

Informazioni utili per il calcolo dell'intensità elettrica (Ival e Ifat):

- prezzo dell'energia elettrica: è pari al prezzo medio calcolato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA ex AEEG);

- consumi elettrici: vengono elaborati dall'Enea dei parametri di riferimento per l'efficienza in ciascun settore che saranno pubblicati ogni due anni a partire dal 31 luglio 2018. Per questo primo anno si utilizzeranno i dati di consumo medio del periodo di riferimento per ciascuna impresa;

- nel caso di imprese costituite da meno di un anno, per il primo anno vengono utilizzati dati di consumo e di VAL stimati sulla base di uno studio predisposto dall'impresa interessata;

- il valore del fatturato è pari alla media triennale del volume d'affari dichiarato.

Disposizioni specifiche per l'anno transitorio 2018:

- entro il 31/12/2017 la CSEA ha inviato al SII (sistema informativo integrato) gli elenchi delle Società che hanno presentato la dichiarazione riferita all'anno 2016;

- la CSEA associa d'ufficio la Classe FAT.1 alle società:

a) non ancora riconosciute energivore ma soggette ai controlli di cui al comma 3.5 della Del 655/2017/R/eel;

b) che hanno dichiarato, in quella dichiarazione, lo stato di crisi.

Queste Società (FAT.1) dovranno far pervenire entro il 28/02/2018 la dichiarazione richiesta, tramite pec, dalla CSEA;

- la CSEA assocerà d'ufficio alle Società che non rientrano nei precedenti punti la Classe VAL.x oppure FAT.x di riferimento;

- entro il 15 maggio 2018 la Cassa provvede all'apertura del portale per le integrazioni necessarie: dovremo, ad es., inserire il codice fiscale della Società che finora non era stato chiesto. Contestualmente potranno presentare la dichiarazione ex-novo, tutte le Società che non risultavano iscritte negli elenchi pubblicati relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015;

- entro il 18 luglio 2018 la Cassa trasmette al SII i reali livelli di agevolazione che avranno effetto retroattivamente dal 1 gennaio 2018.

Non ci sono, invece, indicazioni chiare riguardanti l'erogazione del beneficio atteso in riferimento all'anno 2016 né si conoscono, al momento, le modalità per la predisposizione degli elenchi riguardanti l'annualità 2017.

Sinergia sta aggiornando il proprio sistema di calcolo sulla base delle nuove disposizioni e forniremo, appena possibile, informazioni circa la variazione del beneficio.

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