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6 Dicembre 2018

Nessun onere di dispacciamento per le RIU

Con la sentenza del 28 novembre 2018, la Corte UE ha confermato la tesi secondo cui le RIU (Reti Interne di Utenza) debbano essere esonerate dal versamento degli oneri di dispacciamento per l’energia elettrica trasportata al proprio interno presso gli utenti che vi sottendono.

Le Reti Interne di Utenza sono definite come le reti elettriche (senza obbligo di connessione di terzi) che connettono unità di produzione e/o unità di consumo rispettivamente esercitate, dal medesimo soggetto o gruppo societario. Le Reti Interne di Utenza devono insistere su un territorio delimitato, di proprietà o nella piena disponibilità del predetto soggetto o gruppo societario, che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua.

È in corso da anni il dibattito se l’energia elettrica trasportata all’interno delle reti interne private qualificate RIU, sia da assoggettare o meno agli oneri di dispacciamento (oneri che qualsiasi utente allacciato alla rete elettrica nazionale deve corrispondere). Con la sentenza citata, anche la giustizia europea accoglie le argomentazioni di una quindicina di grandi operatori industriali (avverso il parere dell’Arera), stabilendo che le RIU non sono tenute al pagamento degli oneri di dispacciamento su tutta l’energia consumata dagli utenti ad essa connessi ma solo su quella scambiata con la rete pubblica.

La Corte precisa che la normativa italiana deve considerare le RIU come una categoria appartenente a tutti gli effetti ai SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi).

Ricordiamo che a seguito della delibera 276/2017/R/eel e s.m.i è stata riorganizzata in maniera sistematica, la disciplina delle reti/sistemi di distribuzione dell’energia elettrica “privati” - perimetri industriali/commerciali ove sono presenti utenti di consumo diversi dall’intestatario del punto di scambio con la rete pubblica (POD) - prevedendo l’obbligo di ottenere la qualifica di SDC presso l’Arera, al fine di far emergere utenti nascosti del sistema elettrico e prevedere l’applicazione di specifici oneri di distribuzione/dispacciamento per l’energia elettrica trasportata all’interno del medesimo perimetro industriale/commerciale. In particolare, i clienti finali “nascosti” possono chiedere di essere identificati come clienti finali della rete pubblica ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, possono chiedere l’identificazione di un ASDC (Altro Sistema di Distribuzione Chiuso).

Chi dispone di un punto unico di scambio con la rete e al contempo distribuisce energia a un rete sottostante è bene che verifichi quale l'ottemperanza alla normativa vigente onde evitare sanzioni.

Sinergia Consulting, sempre attenta all’evoluzione tecnica normativa del settore energetico, è in grado di fare una valutazione sui complessi aziendali “obbligati” all’ottenimento della qualifica o prevedere soluzioni alternative per ovviare alla stessa.

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