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2 Ottobre 2023

I NUOVI ELETTRIVORI DAL 1° GENNAIO 2024

Il DL Energia, approvato il 25 settembre 2023, contiene alcune modifiche alla normativa relativa alle imprese elettrivore e alle agevolazioni a cui hanno diritto con l’obiettivo di allineare la normativa italiana a quella europea.

Le modifiche principali rispetto al sistema precedentemente utilizzato riguardano:

  • la riformulazione dei criteri di accesso al regime agevolativo: le imprese dovranno adempiere a nuove condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni
  • l’abolizione del sistema di scaglioni utilizzato per determinare l’entità del beneficio: sarà introdotto un valore unico applicabile a tutte le imprese che soddisfano determinate condizioni

Dal 1° gennaio 2024 le imprese che potranno accedere alle agevolazioni (art. 3 comma 4 Decreto Energia) dovranno avere un livello minimo di consumo pari a 1 GWh, riferito però solo all’anno precedente. Dovranno inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

  • imprese operanti in un settore ad alto rischio di rilocalizzazione (all. 1 comunicazione 2022/C 80/01)
  • imprese operanti in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione (all. 1 comunicazione 2022/C 80/01)
  • imprese che non rientrano nei punti a e b ma nel 2022 o nel 2023 sono state elettrivore
  • imprese con un consumo di 1 GWh e che operano in un settore diverso da quello dei punti a e b, ma considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione 2022/C.

Agevolazioni:

Imprese punto a)0,5% VAL, o se più favorevole il 15% dell’onere pieno purché comunque > a 0,5 €/MWh
Imprese punto b)1% VAL, o se più favorevole il 25% dell’onere pieno purché comunque > a 0,5 €/MWh
Imprese punto c)- 2024, 2025 e 2026, 1,5% VAL il 35% dell’onere pieno (comunque > a 0,5 €/MWh)- 2027 2,5% VAL il 55% dell’onere pieno- 2028 3,5% VAL l’85% dell’onere pieno- 2029, il beneficio sarà pari a 0

*le imprese al punto c possono avere la stessa agevolazione delle imprese al punto a) se arrivano al 50% di consumo da FER, di cui almeno il 10% da PPA o il 5% da autoproduzione in sito.

Oltre a quanto sopra il Decreto permette:

  • Alle imprese di cui al punto b) che coprano almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito (o in sua prossimità), di avere un contributo nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa.
  • Qualora l'impresa rientrante nel punto c) copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito (o in sua prossimità) il contributo di cui al comma 4, lettera c) è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima.

Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica.

Le imprese elettrivore sono altresì tenute a adottare almeno una delle seguenti misure:

  1. attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra. Il fine è quello di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.

Sinergia è al tuo fianco per seguirti in tutti i cambiamenti normativi e aiutarti a coglierne le opportunità e i benefici relativi.

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