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16 Maggio 2018

ENERGIVORI: il portale per le dichiarazioni 2018 è aperto!

Da oggi 16 maggio 2018 la CSEA ha reso disponibile, come previsto dalla Del. 921/2017/R/eel, il sistema telematico di cui all’articolo 6, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21/12/2017, per la raccolta delle dichiarazioni ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2018.

Le imprese costituite in annualità precedenti al 2017 potranno accedere al sistema telematico per le dichiarazioni fino alla mezzanotte del 14 giugno 2018 mentre le tempistiche e le modalità operative per l’accesso al Portale per le imprese costituite nell’anno 2017 o nell’anno 2018 saranno comunicate dalla CSEA con successiva circolare, secondo le previsioni dell’art. 5, lett. d) del decreto 21/12/17.

In particolare, la raccolta dati riguarda le seguenti informazioni obbligatorie:

  1. dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL) registrati dalle imprese negli anni dal 2014 al 2016, calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 4 alle Linee Guida EAAG (2014-2020);
  2. codice fiscale dell’impresa ai fini dell’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA);
  3. dimensione dell’impresa ai sensi del DM del 18 aprile 2005 ai fini dell’inserimento nel RNA;
  4. dichiarazione nella quale l’impresa attesta di non versare nelle condizioni di “impresa in difficoltà” (si veda Vedemecum allegato).

Ulteriori dichiarazioni da rendere alla CSEA:

  1. i rappresentanti legali o negoziali (con presentazione della relativa procura) delle imprese che redigono il bilancio su periodi diversi da 1 gennaio-31 dicembre, dovendo presentare dati di bilancio riclassificati devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000, che la procedura di riclassificazione effettuata sia stata certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010;
  2. I rappresentanti legali o negoziali (con presentazione della relativa procura) delle imprese che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000, che i dati utilizzati per il calcolo del VAL siano stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

Entro il 18 luglio 2018, la CSEA trasmette al SII, per ciascuna impresa registrata che abbia superato i controlli previsti di legittimità e coerenza, il livello di contribuzione definitivo per l’anno 2018, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Per le imprese aventi classe di contribuzione FAT.x, l’attività di esazione del dovuto è effettuata dai distributori direttamente in fattura mentre per le imprese aventi classe di contribuzione VAL.x, l’attività di esazione del dovuto è effettuata dalla CSEA, secondo le modalità operative che saranno definite con successiva circolare.

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