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Il Decreto Sostegni-ter (Decreto Legge. n. 4/2022) ha introdotto per le imprese (ed altri enti e operatori) misure di sostegno - connesse all’emergenza da COVID-19 e agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico - sottoforma di credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2022.
Quali sono le imprese che possono beneficiare del credito di imposta? A quanto ammonta? Come accedere all’agevolazione? Qual è la differenza tra imprese energivore e non energivore?
Facciamo chiarezza!
Vengono chiamate “imprese energivore” quelle aziende caratterizzate da un forte consumo di energia elettrica.
Per essere considerata “energivora” un’impresa deve:
Le imprese non energivore, invece, non presentano i requisiti appena elencati ma sono dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari a 16,5 kW o superiore per i primi tre trimestri e pari a 4,5 kW o superiore per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Per accertare i requisiti necessari per accedere al credito di imposta sulla spesa della componente energia elettrica per un trimestre del 2022 bisogna verificare che il costo medio al kWh della spesa per l’energia elettrica ricavato dalle fatture in esame abbia subito un incremento maggiore o uguale al 30% rispetto al medesimo costo medio al kWh della spesa per l’energia elettrica ricavato dalle fatture emesse per le competenze del medesimo trimestre del 2019.
Il credito d’imposta potrà essere calcolato sommando gli importi addebitati alla voce spesa della componente energia nelle fatture emesse per le competenze relative al trimestre 2022 in esame e riguardanti i consumi effettivi.
Le imprese energivore e non energivore non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, in assenza di dati relativi al costo medio della componente energia elettrica del 2019, hanno diritto al credito d’imposta nel caso in cui si riscontri un incremento maggiore o uguale al 30% rispetto alla somma del valore medio del PUN e del valore di riferimento del prezzo di dispacciamento, entrambi riferiti al medesimo trimestre 2019 rispetto a quello preso in esame.
Le imprese energivore che hanno sostenuto un incremento maggiore o uguale al 30% del costo medio del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica tramite cogeneratore hanno diritto al credito d’imposta che potrà essere calcolato moltiplicando i kWh di energia prodotta ed autoconsumata per il valore medio del PUN del trimestre preso in esame (primo trimestre escluso). Tale conteggio può essere fatto solo a trimestre terminato.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
I crediti d'imposta si richiedono in compensazione tramite F24 entro il 31/12/2022 relativamente ai primi due trimestri del 2022 ed entro il 31/03/2023 per il terzo trimestre e per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Sinergia Consulting mette a disposizione i dati di costo aggregati per tutti i contatori che hanno attivo il servizio di controllo fatture per i periodi richiamati dalla normativa sul credito d’imposta, ovvero da gennaio 2019.
Nella sezione “Credito d’imposta” dell’area riservata del nostro sito diamo la possibilità di visualizzare la situazione aggiornata sulla base delle fatture emesse; il conteggio del credito è costantemente aggiornato e verificato.
Se le verifiche sono già state ultimate per l’intero periodo o per una parte di esso, nella riga relativa al periodo considerato sarà presente un’icona che permetterà il download di un file Excel contenente tutte le informazioni necessarie.
Per approfondimenti contattaci! Provvederemo ad attivare un servizio apposito di Sinergia Consulting che verrà quotato ad hoc.
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