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28 Settembre 2016

Controversie tra Cliente e Operatore? Dal 2017 OBBLIGO CONCILIAZIONE

RECLAMI??? CONTROVERSIE?

RAPPORTARSI CON GLI OPERATORI O I GESTORI DEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS METANO PER RISOLVERE SITUAZIONI PROBLEMATICHE NON È MAI FACILE.

L’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha cercato di delineare la corretta procedura da seguire con la deliberazione 209/2016/E/com approvando il Testo Integrato Conciliazione (TICo) per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Clienti e Operatori.

Dall’01 gennaio 2017, dopo il reclamo all'Operatore, il tentativo di conciliazione - svolto presso il Servizio di Conciliazione dell'Autorità o altri organismi previsti dal TICo quali: Associazioni dei consumatori, Associazioni di categoria, Camere di commercio ecc.- diventerà il primo metodo di risoluzione delle problematiche tra le Parti e dovrà concludersi entro 90 giorni.

I Clienti di energia elettrica e gas, dovranno quindi rivolgersi esclusivamente alla conciliazione per risolvere le controversie non risolte a livello di reclamo con gli Operatori: il tentativo di conciliazione diventa, infatti, condizione di procedibilità per gli eventuali seguiti giurisdizionali, ferma la possibilità di richiedere provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari.

Definiti tutti questi aspetti decisamente operativi, siamo sicuri che tutto sia più semplice?

La specificità e complessità del mercato energetico richiedono un'accurata conoscenza della normativa tecnica e regolamentare di settore, per una tutela a 360° dei propri diritti. Sinergia dispone di un proprio Ufficio Legale interno in grado di fornire tutto il necessario supporto specialistico per risolvere, in via extragiudiziale, le controversie insorte con Società di vendita di energia elettrica e/o gas e Società di distribuzione.

In particolare, per le controversie nei confronti degli Operatori la nuova procedura si applica:

  • ai Clienti finali di gas naturale e di gas diversi distribuiti a mezzo di reti urbane alimentati in bassa pressione;
  • ai Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione;
  • ai Prosumer cioè a coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica.

Limitatamente ai Prosumer per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto la procedura si applica anche nei confronti del GSE.

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