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6 Settembre 2018

NEL PROPRIO IMPIANTO DI GAS, INSTALLARE IL SISTEMA DI ODORIZZAZIONE, È L’UNICA SOLUZIONE?

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 per ridefinire gli obblighi in materia di odorizzazione e utilizzo in sicurezza del gas naturale.

Principalmente si possono individuare 2 obiettivi primari:

- modificare la regola tecnica (di cui al DM 19/02/2017) per tener conto dello sviluppo dei flussi di GNL proveniente da tutto il mondo quale fonte di approvvigionamento del gas naturale per l’Italia;

- la necessità di garantire l’uso del gas in condizione di sicurezza per tutti gli usi domestici o similari, anche se combinato con usi tecnologici.

Le aziende finali allacciate direttamente alla rete di trasporto che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici hanno l’onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È importante segnalare che, a differenza della prima stesura della delibera, il sistema di rilevazione/intercettazione gas deve essere limitato alla sola parte di impianto che utilizza il gas per usi assimilabili al domestico e non su tutto l'impianto.

Non si ha uso domestico o similare quando dalla cabina gas il tubo va direttamente ad alimentare la caldaia anche se questa serve più usi (tecnologico, riscaldamento, ecc.), mentre si ha uso domestico o similare quando dalla cabina gas il tubo si dirama e va ad alimentare una caldaia ad uso esclusivo domestico o similare. Quindi non è determinante la classificazione T1 (solo uso tecnologico) o T2 (uso tecnologico più riscaldamento) ma, ai fini del presente decreto, vale quanto scritto sopra.

Nel caso si rientrasse nella categoria di aziende interessate entro il 07/12/2018, dopo aver adottato le opportune soluzioni tecniche, si dovrà trasmettere al trasportatore un’attestazione che l’uso del gas avvenga in sicurezza avendo adottato le soluzioni tecniche previste dal decreto (tra cui l’odorizzazione tramite strumenti di rilevamento ed intercettazione, o equivalenti). In caso di mancata adozione di alcune soluzioni tecniche richieste, è possibile coordinarsi con il trasportatore per individuare la soluzione migliore.

I clienti finali interessati dovrebbero aver già ricevuto la comunicazione dal trasportatore con la modulistica da compilare. Il Decreto prevede infatti precisi adempimenti da assolvere entro termini tassativi; in particolare il cliente dovrà inviare al trasportatore alcune dichiarazioni ed in caso di mancato invio nel rispetto dei predetti termini, è previsto che l’impresa di trasporto proceda alla disalimentazione del punto di riconsegna. In alternativa all’onerosa installazione dell’impianto di odorizzazione, precisiamo che è possibile valutare soluzioni alternative quali ad esempio l’installazione di un contatore su rete di distribuzione al quale allacciare le utenze per riscaldamento e acqua calda sanitaria oppure sostituire le stesse con pompe di calore.

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